Statuto

“ASSEMBLEA CRISTIANA EVANGELICA”

Art. 1. Nome.
E’ costituita, ai sensi degli articoli 8, 18, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana e in relazione agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un’associazione denominata:

“ASSEMBLEA CRISTIANA EVANGELICA”.

Art. 2. Durata e sede.
L’Associazione ha durata illimitata ed ha la sua sede in Milano, in Via Biella, n. 17.

Art. 3. Natura e scopi.
L’Associazione rappresenta l’assemblea dei credenti che si riunisce nella sede di Via Biella n. 17 a Milano. Essa è apolitica e senza scopi di lucro, ha finalità e carattere esclusivamente comunitari e religiosi e persegue i seguenti scopi:

a) vivere il cristianesimo dei tempi apostolici in conformità agli insegnamenti dottrinali delle Sacre Scritture;

b) promuovere la diffusione del Vangelo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo tramite la predicazione, la pubblicazione, stampa e diffusione di opere editoriali di ogni genere, anche a carattere periodico(ma con espressa esclusione della stampa quotidiana), nonché l’attività radiotelevisiva, servendosi della cooperazione individuale e collettiva dei suoi membri, i quali la sostengono con libere offerte e con donazioni;

c) realizzare ogni altra iniziativa rispondente direttamente o indirettamente agli scopi dell’Associazione, come l’apertura ovunque di nuovi luoghi di culto o centri di evangelizzazione, l’istituzione di corsi di istruzione biblica, la gestione di asili nido e di scuole di ogni ordine e grado, l’assistenza sociale e la beneficenza, l’apertura di case di riposo per anziani e per il recupero dei tossicodipendenti ed emarginati in genere.

L’Assemblea Cristiana Evangelica è in comunione spirituale con tutte le chiese consorelle cristiane evangeliche, ma è indipendente ed autonoma sotto il profilo amministrativo.

Art. 4. Soci.
Possono divenire soci dell’Associazione come membri effettivi e con diritto di voto i credenti che:

a) accettino tutti gli articoli di fede dell’Assemblea Cristiana Evangelica, così come sono contenuti nella Parola di Dio, la Sacra Bibbia;

b) abbiano obbedito da adulti al battesimo in acqua per immersione, celebrato nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo;

c) credano al battesimo nello Spirito Santo, come esperienza susseguente a quella della nuova nascita, che si manifesta con il segno del parlare in altre lingue e, praticamente, con una vita di progressiva santificazione, secondo l’insegnamento del Vangelo;

d) siano disposti a sottomettersi alla disciplina ed alle regole della Chiesa;

e) contribuiscano con le loro offerte volontarie e con le loro decime alle necessità ed ai programmi della Chiesa;

f) esercitino un’attività al servizio della Chiesa come Anziani o Diaconi, previsti dal Regolamento Interno, e si distinguano per doti spirituali, morali e attitudinali.

L’ammissione dei soci è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo. Essi devono risultare da apposito registro regolarmente vidimato dal Presidente.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per indegnità fondata su violazioni di norme morali, spirituali e dottrinali, su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 5. Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’associazione:

a) L’assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente.

Art. 6. L’assemblea dei soci.
L’assemblea dei soci è costituita da tutti i membri effettivi e con diritto di voto dell’Associazione.

Tuttavia, possono partecipare all’assemblea tutti i membri di chiesa comunicanti, ma con funzioni esclusivamente consultive.

L’assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, presso la sede sociale o in altro luogo in Italia.

L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

L’assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell’assemblea è annunciata verbalmente dal Pastore in almeno tre precedenti riunioni regolari di culto.

L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, viene presieduta dal Presidente e in sua assenza da un componente del Consiglio Direttivo da lui designato.

L’assemblea nomina il Segretario ed almeno due Scrutatori.

Le assemblee sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le delibere sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la delibera di revoca del Presidente, che è validamente presa con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Ciascun socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Tuttavia non sono ammesse più di due deleghe per socio.

All’assemblea compete:

a) la scelta del Presidente;

b) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

c) l’esame delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e di tutti gli atti concernenti l’andamento dell’Associazione;

d) l’approvazione del lavoro dell’Associazione, nonché i programmi futuri ed i bilanci;

e) la nomina di due Revisori dei conti.

Art. 7. Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che è anche il Pastore o conduttore spirituale dell’Associazione, dal Segretario, dal Tesoriere e da due o più Consiglieri, eletti dall’assemblea dei soci tra i componenti il Collegio degli Anziani e tra i Diaconi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della Chiesa;

b) amministrare e determinare l’uso delle offerte raccolte per i vari scopi;

c) presentare una relazione annuale all’assemblea di Chiesa;

d) curare la gestione dell’attività editoriale e radiotelevisiva, e deliberare sulla nomina dei Direttori Responsabili.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che potrà delegare di volta in volta al Presidente con facoltà allo stesso di farsi sostituire.

I membri del Consiglio Direttivo, salvo revoca da parte dell’assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, eccezion fatta per il Presidente, il quale dura in carica fino a tanto che egli stesso non presenti le dimissioni o fino a che venga revocato dall’assemblea, convocata a tal uopo su richiesta di almeno un terzo degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha sedute ordinarie almeno ogni trimestre e sedute straordinarie ogni volta che il Presidente creda opportuno convocarle o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta. Esso delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quinti dei suoi membri.

Art. 8. Il Presidente.
E’ il pastore o conduttore spirituale dell’Associazione e pertanto presiede le riunioni di culto e tutte le attività di carattere spirituale;

a) rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) presiede le assemblee associative e le riunioni del Consiglio Direttivo;

c) cura che siano eseguite le deliberazioni ed osservate le norme dello Statuto;

d) può nominare, d’intesa col Consiglio Direttivo, i pastori ai quali affidare la cura di altre Chiese, con il potere di revocare tale nomina qualora vengano a mancare i loro requisiti spirituali e morali;

e) può conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti e può farsi sostituire pienamente da un suo sostituto in tutte le sue funzioni.

Art. 9. Il Segretario.
Ha il compito di redigere i verbali e i resoconti delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee. Comunica le deliberazioni, rilascia documenti e quant’altro occorra.

Art. 10. Il Tesoriere.
Cura la contabilità ed è responsabile della cassa sociale, provvedendo alla redazione dei bilanci e alla tenuta dei libri sociali, redige la relazione finanziaria da presentare all’assemblea dei soci.

Art. 11. Collegio dei Revisori dei conti.
E’composto da due Sindaci revisori, eletti tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Essi hanno il compito di verificare e compiere opportuni controlli sulle scritture contabili dell’Associazione.

I Revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Devono presentare una relazione scritta della loro attività all’assemblea annuale degli associati.

Ai Sindaci decaduti per qualsiasi motivo, subentrano i primi due candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12. Proventi.
I proventi a cui l’Associazione attinge sono:

a) offerte volontarie raccolte tra i credenti e tra tutti coloro che si interessano all’attività dell’Associazione;

b) offerte provenienti da eredità, legati e beni che eventualmente siano destinati all’Associazione.

Art. 13. Patrimonio.
I beni dell’Associazione e il suo patrimonio, comunque formato e costituito, appartengono esclusivamente all’Associazione come tale.

I proventi di qualsiasi natura verranno adoperati e devoluti esclusivamente per gli scopi dell’Associazione.

A norma dell’Art. 37 del Codice Civile, nessun socio o componente di qualsiasi comitato in seno all’Associazione ha diritto di chiedere ripartizione alcuna o di ricevere dividendi o interessi di sorta, in denaro o in natura, sul patrimonio sociale.

I debiti dell’Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio, ed i componenti dell’Associazione non hanno alcuna responsabilità personale per il fatto di impegni assunti dall’Associazione stessa.

Art. 14. Cessazione.
La cessazione dell’Associazione è di competenza dell’assemblea generale dei soci e la relativa delibera dovrà essere assunta in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati e in seconda convocazione col voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti. In caso di cessazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad opere evangeliche o ad associazioni similari.

Art. 15.
Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di associazione secondo il Codice Civile.

(Questo nuovo testo dello Statuto, approvato dall’assemblea dei soci, è stato registrato con atto notarile in data 14 giugno 1996).