REGOLAMENTO INTERNO

 

Art. 1. Membri di chiesa comunicanti.
Possono far parte dell’Assemblea Cristiana Evangelica come membri di chiesa comunicanti tutti coloro che:

a) abbiano fatto una vera esperienza di salvezza mediante il pentimento e la fede nel Signore Gesù Cristo (Giovanni 1:12,13; 3:3-8; Atti 2:38; Romani 10:9,10; 1 Pietro 1:18-25) e vivano una vita cristiana coerente (Romani 6:4; 8:1-4; 13:13,14; Efesini 4:17-32; 5:1-2,15,17).

b) accettino gli articoli di fede dell’Assemblea Cristiana Evangelica, così come sono contenuti in tutta la Parola di Dio, la Sacra Bibbia;

c) abbiano obbedito da adulti al battesimo in acqua per immersione, celebrato nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo (Matteo 28:19,20; Marco 16:16; Atti 2:38-39);

d) credano al battesimo nello Spirito Santo, come esperienza susseguente a quella della nuova nascita, che si manifesta con il segno del parlare in altre lingue e, praticamente, con una vita di progressiva santificazione, secondo l’insegnamento del Vangelo (Atti 1:4-8; 2:1-4;10:44-46; 19:1-7);

e) siano disposti a sottomettersi alla disciplina ed alle regole della Chiesa (Ebrei 13:7,17; 1 Tes-salonicesi 5:12-13; 1 Timoteo 5:17);

f) contribuiscano con le loro offerte volontarie e con le loro decime alle necessità ed ai programmi della Chiesa (Malachia 3:10; Matteo 23:23; Luca 6:38; 1 Corinzi 9:11-14; 16:1,2; 2 Corinzi 9:6-8; Gala-ti 6:6).

L’ammissione dei membri è subordinata all’approvazione del Collegio degli Anziani. Essi devono risultare da apposito registro vidimato dal Pastore.

Essi sono tenuti a frequentare attivamente tutte le adunanze settimanali per la propria crescita spirituale e per il servizio reso al Signore.

L’assenza dalle riunioni di culto per più di tre mesi senza validi motivi, determina la perdita della qualifica di membro di Chiesa, su decisione del Collegio degli Anziani.
Art. 2. Governo della Chiesa.
La forma di governo dell’Assemblea Cristiana Evangelica è teocratica, cioè Dio stesso esercita il governo sulla Chiesa per mezzo di persone da Lui scelte, chiamate, unte e dotate. Queste persone sono il Pastore, gli Anziani e i Diaconi. (Atti 6:6; 20:17,28; Efesini 4:11-16; Filippesi 1:1; Ebrei 5:4).
Art. 3. Il Collegio degli Anziani.
Gli Anziani sono credenti con matura esperienza cristiana ed in possesso dei requisiti spirituali descritti dalla Parola di Dio, i quali hanno la funzione di governare la Chiesa mediante l’insegnamento delle Sacre Scritture e la guida dello Spirito Santo. (Atti 6:3-6; 14:23; 20:17,28; 1 Timoteo 3:1-13; 5:17-19; Tito 1:5-9; Efesini 4:11-16; Romani 12:4-8).

Il Pastore è il conduttore spirituale della Chiesa, l’Anziano responsabile, il primo tra eguali (primus inter pares), a cui Dio ha conferito capacità spirituali per la guida e la sorveglianza della Chiesa mediante la predicazione, l’insegnamento della Parola e la cura delle anime. (Atti 20:17,28; 1 Timoteo 3:1-7; 5:17-19; Tito 1:5-9; 1 Pietro 5:1-5; Ebrei 12:7; 13:7,17, 24).

L’ufficio di pastore deriva dal ministero spirituale ricevuto da Dio (“Ed Egli stesso ha dato… altri come pastori…”. Efesini 4:11).

Il Pastore viene riconosciuto ed eletto dall’assemblea dei soci a norma dell’Art. 7 dello Statuto e dura in carica fino a tanto che non presenti le proprie dimissioni o fino a che non venga revocato dall’assemblea dei soci, convocata a tal uopo su richiesta di almeno un terzo dei membri stessi.

Gli Anziani vengono riconosciuti dal Pastore d’intesa con gli altri Anziani già esistenti e vengono confermati nel loro ufficio se, entro un periodo di 30 giorni dalla loro nomina, non pervengono obiezioni per iscritto da parte dei membri di chiesa.

Essi durano in carica fino a tanto che non presentino le loro dimissioni o fino a che non vengano revocati dal Pastore e dal Collegio degli Anziani qualora non sussistano più i loro requisiti spirituali originali.

Il Collegio degli Anziani è composto dal Pastore e da un numero di Anziani determinato di volta in volta dal Pastore in base al numero dei membri di Chiesa.

I compiti del Collegio degli Anziani sono:

a) collaborare col Pastore in tutto ciò che riguarda il buon andamento della Chiesa;

b) esaminare le condizioni spirituali della Chiesa;

c) esercitare la vigilanza e la disciplina su tutte le attività della Chiesa;

d) amministrare e determinare l’uso delle decime e delle offerte;

e) proporre la nomina delle cariche del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Il Collegio degli Anziani si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni volta che il Pastore lo ritenga necessario o almeno un terzo dei componenti il Collegio degli Anziani ne faccia richiesta.

Nessuna riunione potrà essere indetta all’insaputa del Pastore e nessuno potrà essere invitato a parlare o a predicare nella Chiesa senza la sua autorizzazione.
Art. 4. Diaconi.
I Diaconi sono credenti in possesso dei requisiti spirituali descritti dalla Parola di Dio i quali hanno la funzione di coadiuvare il Pastore ed Collegio degli Anziani nella cura della Chiesa, svolgendo servizi d’ordine pratico-spirituale.

I loro requisiti sono indicati in Atti 6:1-6 e 1 Timoteo 3:8-13 e cioè: 1) Essere di buona testimonianza; 2) ripieni di fede; 3) ripieni di Spirito Santo; 4) ripieni di sapienza; 5) dignitosi; 6) non doppi nel parlare; 7) non dediti a molto vino; 8) non avidi di illeciti guadagni; 9) che ritengano il mistero della fede in una coscienza pura; 10) irreprensibili; 11) mariti di una sola moglie; 12) che governino bene i propri figli e le proprie famiglie.

La designazione dei Diaconi viene fatta dal Pastore d’intesa col Collegio degli Anziani tra i membri di Chiesa comunicanti iscritti nel registro da più di tre anni. I Diaconi vengono confermati nel loro ufficio se, entro un periodo di 30 giorni dalla loro nomina, non pervengono obiezioni per iscritto da parte dei membri di Chiesa.

In virtù del loro ufficio, il Segretario e il Tesoriere sono considerati Diaconi.

I Diaconi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, a meno che non vengano revocati dal Pastore e dal Collegio degli Anziani qualora non sussistano più i loro requisiti spirituali originali o non svolgano più la funzione loro assegnata.

In caso di necessità, nel corso dei quattro anni del loro mandato, possono essere designati altri Diaconi, su proposta del Pastore e del Collegio degli Anziani, ai quali affidare determinati compiti sino al restante periodo del mandato.
Art. 5. Ordinazione degli Anziani e dei Diaconi.
Gli Anziani ed i Diaconi vengono ufficialmente riconosciuti davanti alla Chiesa con una cerimonia di ordinazione con l’imposizione delle mani da parte del Pastore e del Collegio degli Anziani (Atti 6:6; 13:3; 1 Timoteo 4:14; 5:22; 2 Timoteo 1:6).
Art. 6. Disciplina.
Il membro di chiesa che abbia una condotta o una dottrina contraria alla Parola di Dio viene sottoposto a misure disciplinari, quali l’ammonizione, la sospensione temporanea dai privilegi di membro (ossia la partecipazione al voto, alla S. Cena e all’esercizio di tutte le attività spirituali) e l’esclusione dalla Chiesa, su decisione del Collegio degli Anziani. (Matteo 18:16-20; Galati 1:8-9; 6:1; Romani 16:17-18; 1 Corinzi 5:11-12; 2 Tessalonicesi 3:6-15; Tito 3:10; 2 Giovanni 9-11).
Art. 7. Assemblea dei membri di Chiesa.
L’assemblea di Chiesa si compone di tutti i membri comunicanti che abbiano raggiunto la maggiore età ed è convocata dal Pastore ogni volta che lui stesso o la maggioranza dei componenti il Collegio degli Anziani lo riterrà necessario. La convocazione dell’assemblea viene annunciata verbalmente dal Pastore in almeno tre precedenti riunioni regolari di culto. Essa è presieduta dal Pastore ed in sua assenza da uno degli Anziani da lui designato.

All’assemblea spetta:

a) la ratifica del Pastore, eletto ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto e Art. 3 del presente Regolamento;

b) la ratifica degli Anziani, designati dal Pastore ai sensi e con le modalità previste dall’Art. 4 del presente Regolamento;

c) la ratifica dei Diaconi designati ai sensi e con le modalità previste dall’Art. 4 del presente Regolamento ;

d) di esprimere il proprio parere in merito all’acquisto ed alla vendita di beni mobili ed immobili ed alla realizzazione di qualunque altra iniziativa di natura materiale o finanziaria.

Le delibere sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

(Il presente Regolamento Interno è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei membri di chiesa in data 22 marzo 1994)